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Castellammare, ordinanza sulle bici elettriche in villa comunale: esperti contestano il riferimento normativo su sequestro del mezzo

Fa discutere l’ordinanza firmata del comune che vieta la circolazione delle biciclette elettriche all’interno della Villa Comunale e prevede il sequestro del mezzo per i trasgressori. Secondo alcuni esperti del settore, il provvedimento presenterebbe un vizio di forma proprio nel richiamo normativo su cui si fonda: l’articolo 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada.

Il nodo del comma 2-sexies
Da una verifica del testo vigente del Codice della Strada emerge che l’articolo 213 è stato completamente riscritto con il Decreto Legge n. 113 del 2018, il cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Nella versione attuale, la norma non contiene più sottocommi numerati come il “2-sexies” citato nell’ordinanza. Oggi l’art. 213 disciplina esclusivamente i casi di sequestro e confisca amministrativa espressamente previsti dal Codice.

Il primo comma è chiaro: il sequestro può essere disposto soltanto “nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa”. Nel testo in vigore, però, non figura alcun comma 2-sexies.

Divieto di circolazione e sanzioni previste
La violazione contestata dall’ordinanza comunale rientra nei divieti di circolazione riconducibili all’articolo 7 del Codice della Strada, che regola i poteri dei Comuni in materia di traffico. Tuttavia, tra le sanzioni previste per l’art. 7 non c’è la confisca amministrativa del veicolo: elemento che, secondo gli esperti, sarebbe indispensabile per attivare la procedura di sequestro richiamata dall’art. 213.

Prima della riforma del 2018, le disposizioni dell’art. 213 erano legate a ipotesi di maggiore gravità, spesso collegate a illeciti o reati per i quali il legislatore aveva previsto la confisca del mezzo. Un quadro ben diverso dalla semplice violazione di un divieto di accesso a un’area urbana come la Villa Comunale.

Rischio ricorsi e possibili correzioni
La questione potrebbe avere conseguenze pratiche rilevanti. Se i sequestri venissero effettivamente disposti sulla base del riferimento normativo indicato, i destinatari potrebbero presentare ricorsi alle autorità competenti. Tra le ipotesi: richieste di annullamento degli atti e, in caso di illegittimità accertata, anche domande risarcitorie.

Resta ora da capire se l’amministrazione comunale di Castellammare intenderà apportare correzioni all’ordinanza per evitare contenziosi. Gli esperti suggeriscono che, prima di applicare sanzioni così incisive, il Comune potrebbe valutare un confronto tecnico per arginare i trasgressori con strumenti normativi più solidi.

Per ora, il divieto resta in vigore. Ma il dibattito sulla sua tenuta giuridica è aperto.

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